Nel caso in cui si instauri una convivenza
more uxorio, si ha ancora diritto all'assegno di
divorzio? A questo quesito hanno risposto le sezioni unite della Cassazione, con la
sentenza n. 32198/2021.
La vicenda
Una donna divorziata e percipiente un
assegno divorzile dall'ex marito, instaurava una
stabile convivenza con un altro uomo dal quale ha avuto anche una figlia.
L'ex marito, non appena appresa la notizia, agisce in giudizio per ottenere la cessazione dell'obbligo di versare l'assegno divorzile.
La legge italiana, attualmente dispone che il diritto all'assegno viene meno nel caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze, nulla dice in merito all'ipotesi della convivenza.
Pertanto, in relazione al diritto di mantenere
l'assegno divorzile nel caso dell'instaurazione di una convivenza
more uxorio da parte del coniuge beneficiario della prestazione, si sono registrati diversi orientamenti giurisprudenziali. Per questa ragione, la questione è stata rimessa alle
Sezioni Unite.La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la
sentenza del 5 novembre 2021n. 32198 ha chiarito la questione spesso fonte di dibattito. Secondo i giudici di Piazza Cavour, l'instaurazione della convivenza non comporta l'automatica perdita del diritto all'assegno.
La corte sottolinea che l'assegno divorzile svolge la doppia funzione assistenziale e compensativa.
Nel caso in esame, il nuovo legame elimina la funzione assistenziale, poiché la donna ha instaurato una nuova convivenza. Tuttavia, la funzione compensativa permane perché volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge.
In altre parole, se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato le proprie aspirazioni lavorative in favore della famiglia è corretto che veda garantito un contributo compensativo di
assegno divorzile anche se ha costituito una nuova unione familiare.
Chiarisce la Corte, tuttavia, che l'instaurazione della
nuova convivenza more uxorio influisce sull'entità dell'assegno divorzile, poiché va presa in considerazione
l'apporto economico che il nuovo assetto familiare fornisce all'ex coniuge beneficiario dell'assegno.